Affitti, attivate le misure antisfratto per morosità

antisfratto - mani  ti_optUn fondo di 300mila euro per sostenere famiglie in difficoltà, lavoratori precari, disoccupati e cassintegrati. L’intesa per la moratoria degli sfratti, causati dalla crisi economica, è stata firmata da Comune, Acer e associazioni. I destinatari dell’iniziativa sono sia i proprietari che gli inquilini residenti nel Comune di Reggio. Tra gli inquilini potrà beneficiare delle agevolazioni chi ha perso il lavoro, chi è in cassa integrazione, in mobilità, abbia un contratto di solidarietà, sia un lavoratore autonomo…

Per 12 mesi, sospendere l’esecuzione di sfratti per morosità di quelle famiglie che sono state colpite dalla crisi economica. È questo l’accordo a cui hanno lavorato il Comune di Reggio, insieme ad Acer, Federazione regionale Emilia-Romagna della proprietà edilizia, Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari, Sunia, Sicet, Uniat, Cgil-Cisl-Uil di Reggio Emilia.

Il protocollo d’intesa firmato ha valore fino al 31 dicembre 2010 e risulta essere il primo strumento di questo tipo in ambito nazionale; i sindacati sono intenzionati a proporlo anche in altri comuni della provincia di Reggio.

La sospensione dello sfratto avviene mediante un complessivo e temporaneo intervento che agisce sia sul proprietario, sia sull’inquilino. L’impegno finanziario necessario per l’operazione è di circa 300.000 euro.

Chi è interessato potrà ricevere, dalle associazioni che hanno sottoscritto l’accordo, le informazioni per accedere alle agevolazioni.

Nel 2008 il numero degli sfratti si è quintuplicato rispetto agli anni precedenti. Si tratta di persone che hanno sempre onorato il pagamento dell’affitto in condizioni di reddito normale. Questo è un fenomeno sociale nuovo per la comunità locale, particolarmente critico in quanto potenzialmente in grado di diminuire la coesione sociale.

I destinatari dell’iniziativa sono sia i proprietari che gli inquilini, residenti nel comune di Reggio Emilia.

Inquilini

• Che abbiano perso il lavoro dal luglio 2008, considerando assimilati al contratto di lavoro dipendente i rapporti di Cococo, Cocopro, somministrazione e le partite Iva caratterizzate dalla mono-committenza (artigiani);

• che siano in cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga e percepiscano una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale, corrispondente ai massimali mensili previsti dalla legge 427 del 1980 (e relative Circolari Inps applicative) considerando assimilati alla cassa integrazione guadagni le sospensioni/riduzioni Eber (Ente bilaterale Emilia-Romagna) dei dipendenti dalle ditte artigiane e quelle dei soci-lavoratori di cooperative;

• che siano in mobilità;

• che abbiano un contratto di solidarietà e percepiscano una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale, corrispondente ai massimali di legge.

• lavoratori autonomi e titolari di imprese individuali, in condizioni di significativa riduzione di reddito;

• si considera rientrare in questo accordo (vedi i penultimi tre punti) chi percepisce una retribuzione netta, comprensiva dell’integrazione salariale, non superiore al più alto dei massimali mensili previsti dalla Legge 427/1980. In questi casi il Comune richiederà la dichiarazione Ise ed eseguirà i controlli previsti dalla legge.

Nel caso in cui si registrasse un eccesso di richieste, a fronte delle risorse economiche disponibili, e per garantire la rapidità di risposta, sono stati individuati questi criteri di priorità per l’accesso ai benefici:

• essere un nucleo famigliare monogenitoriale, e/o con uno o più minori e/o all’interno del quale siano presenti situazioni di particolare fragilità di natura sociale e/o sanitaria;

• avere regolarmente pagato il canone di locazione e gli oneri accessori per l’alloggio, fino al verificarsi di una delle condizioni di cui ai precedenti punti;

• non essere titolari di diritti di proprietà a reddito su alloggi in ambito provinciale, se non nei limiti previsti dalla normativa regionale di edilizia residenziale pubblica.

Inquilini di edilizia pubblica

Sono 41 ad oggi le richieste di agevolazioni, quindi di rimodulazione di affitti di edilizia pubblica pervenute ad Acer. L’accordo in tal caso prevede la riduzione del canone di locazione per le categorie in difficoltà, in conseguenza della crisi economica.

• canoni Erp: ricalcolo, dal mese successivo a quello di richiesta e fino al 31 dicembre 2010, del canone sulla base di una dichiarazione documentata dell’interessato della nuova situazione Ise o Isee ricavata da quella in vigore, variata mediante la modificazione avvenuta in conseguenza della crisi economica;

• canoni locazione permanente e Fincasa: riduzione, dal mese successivo a quello di richiesta e fino al 31 dicembre 2010, nelle percentuali e per i nuclei familiari aventi Ise od Isee inferiori ai limiti sotto indicati:

- Ise <13.500 od Isee <8.000

= riduzione canone del 25%

- Ise < 9.000 od Isee <5.000

= riduzione canone del 50%

- Ise <5.000 od Isee <3.000

= riduzione canone del 75%;

• agevolazioni per le spese accessorie ed eventuale mancato pagamento affitto: rateizzazioni senza interessi delle spese per mancato affitto e oneri condominiali Acer agli utenti colpiti dalla crisi economica in 24 mesi decorrenti dal terzo mese successivo a quello di insediamento, a condizione che non ci siano morosità al 30-9-2008;

• sospensione degli sfratti: riguardano i casi segnalati dal Servizio sociale comunale; aumento dal 2 al 5% del monte canoni annuo del Fondo previsto per interventi a favore delle famiglie in difficoltà economica dalla convenzione Acer-Comune.

Proprietari privati

L’accordo si riferisce ai proprietari che abbiano regolarmente affittato un alloggio destinato ad abitazione di famiglie residenti nel comune di Reggio. I proprietari devono essere in possesso di un titolo esecutivo di sfratto per morosità emesso-convalidato dal Tribunale di Reggio Emilia, ma non ancora eseguito e con termine per l’esecuzione dello stesso al 31 dicembre 2009.

L’accordo prevede:

• incentivi economici per la sospensione dell’esecuzione degli sfratti. Nel caso di disponibilità da parte del proprietario di sospendere l’esecuzione dello sfratto, lo stesso potrà avvalersi di un contributo una tantum sino ad un massimo di 1.500 euro a parziale copertura del mancato introito del canone di affitto per il periodo di tempo considerato; di un contributo una tantum di 1.000 euro a parziale copertura del debito derivante dal mancato pagamento degli oneri accessori; di un contributo una tantum di 250 euro (corrispondente, mediamente, al valore dell’imposta Ici per l’anno 2010);

• l’accordo dovrà prevedere la disponibilità formale dell’inquilino a sottoscrivere, nel caso di positiva evoluzione della propria condizione occupazionale, un prestito rientrante nella cosiddetta Finanza sociale, che consenta l’azzeramento della morosità. Il prestito verrà assorbito da parte del Comune nell’importo pari a quello degli interessi. Gli strumenti attuativi di tale misura potranno essere sia i prestiti sull’onore sia il microcredito. Contestualmente, il proprietario dovrà riformulare il contratto di locazione a canone calmierato con la possibilità di accesso al Fondo di garanzia;

• sono previsti inoltre incentivi per la prevenzione all’avvio di procedure di sfratto. Nel caso in cui il proprietario si renda disponibile a rinegoziare con l’inquilino l’entità del canone di locazione, in misura proporzionale alla diminuzione della capacità di reddito da lavoro di quest’ultimo. In tal caso il contributo una tantum di 250 euro;

il proprietario dovrà riformulare il contratto di locazione a canone calmierato con la possibilità di accesso al Fondo di garanzia.

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